Movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi (MMC) comprende le operazioni di trasporto o sostegno di un carico da parte di uno o più lavoratori — sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare — che per le loro caratteristiche possono causare danni, soprattutto alla schiena. È disciplinata dal Titolo VI (artt. 167-171) del D.Lgs. 81/2008.

Riferimenti normativi: artt. 167-171 D.Lgs. 81/2008; norme tecniche della serie ISO 11228.

Perché è un rischio

La MMC può provocare patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare disturbi e lesioni della colonna vertebrale (zona lombare). È una delle prime cause di malattia professionale.

Come si valuta

La valutazione utilizza metodi riconosciuti (es. NIOSH, ISO 11228) che considerano il peso del carico, la frequenza, le posture, le distanze e le condizioni ambientali. L’esito confluisce nel DVR.

Gli obblighi

Il datore di lavoro deve ridurre la movimentazione manuale con misure organizzative e ausili, garantire la sorveglianza sanitaria ove prevista e assicurare informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.

Termini correlati

DVR · Sorveglianza sanitaria · Malattia professionale · Medico competente.

Domande frequenti

Cosa si intende per movimentazione manuale dei carichi?

Le operazioni di sollevamento, trasporto, spinta o traino di carichi che possono danneggiare la salute, soprattutto la schiena.

Come si valuta il rischio MMC?

Con metodi come NIOSH o le norme ISO 11228, riportando l’esito nel DVR.

Serve la sorveglianza sanitaria?

Sì, quando la valutazione evidenzia un rischio significativo.


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