Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici finalizzati a tutelare la salute dei lavoratori in relazione ai rischi ai quali sono esposti. È effettuata dal medico competente ed è disciplinata dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008.
Riferimenti normativi: artt. 2, 41 D.Lgs. 81/2008.
Quando è obbligatoria
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi previsti dalla normativa e ogni volta che la valutazione dei rischi contenuta nel DVR la richiede: ad esempio movimentazione manuale dei carichi, uso di videoterminali, esposizione ad agenti chimici e biologici, rumore, vibrazioni.
Le visite mediche
L’art. 41 prevede diverse tipologie di visita: preventiva (prima di adibire il lavoratore alla mansione), periodica, su richiesta del lavoratore, in occasione del cambio mansione, alla cessazione del rapporto quando previsto, e prima della ripresa del lavoro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni.
Il giudizio di idoneità
Al termine degli accertamenti il medico competente esprime un giudizio: idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente. Contro il giudizio è ammesso ricorso all’organo di vigilanza territoriale entro 30 giorni.
Termini correlati
Medico competente · DVR · Rischio biologico · Giudizio di idoneità · Protocollo sanitario.
Domande frequenti
Chi effettua la sorveglianza sanitaria?
Il medico competente nominato dal datore di lavoro.
Quando è obbligatoria?
Nei casi previsti dalla legge e ogni volta che la valutazione dei rischi la richiede.
Si può fare ricorso contro il giudizio di idoneità?
Sì, all’organo di vigilanza territoriale entro 30 giorni dalla comunicazione.
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