Idoneità tecnico professionale
L’idoneità tecnico professionale è la capacità organizzativa, tecnica e professionale di un’impresa o di un lavoratore autonomo di eseguire i lavori affidati in sicurezza. Il committente ha l’obbligo di verificarla prima di affidare lavori in appalto, sia in azienda sia in cantiere.
Riferimenti normativi: art. 26, comma 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008 (appalti interni); art. 90, comma 9 e Allegato XVII (cantieri).
Come si verifica negli appalti “interni”
Per lavori, servizi e forniture affidati all’interno della propria azienda, il datore di lavoro committente acquisisce almeno il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e l’autocertificazione dell’impresa (o del lavoratore autonomo) sul possesso dei requisiti. La verifica si collega alla gestione delle interferenze e al DUVRI.
Come si verifica in cantiere
Nei cantieri temporanei o mobili la verifica è più strutturata: l’Allegato XVII elenca i documenti da acquisire — tra cui iscrizione CCIAA, DVR o autocertificazione, DURC, dichiarazione sull’organico e sui contratti applicati; per i lavoratori autonomi, attrezzature conformi, DPI e formazione. Senza questa verifica, il committente risponde in caso di infortunio (culpa in eligendo).
Termini correlati
DUVRI · POS · PSC · Datore di lavoro.
Domande frequenti
Chi deve verificare l’idoneità tecnico professionale?
Il committente (o il responsabile dei lavori in cantiere) prima di affidare i lavori.
Quali documenti servono?
Negli appalti interni: visura CCIAA e autocertificazione; in cantiere: i documenti dell’Allegato XVII (tra cui DVR, DURC, dichiarazioni su organico e contratto).
Cosa rischia chi non la verifica?
Sanzioni e corresponsabilità in caso di infortunio dell’appaltatore: la scelta di un’impresa non idonea ricade sul committente.
Safety Training Center S.r.l. — ente di formazione accreditato su tutto il territorio nazionale. La formazione documentata è parte dei requisiti di idoneità.