Rischio incendio

Il rischio incendio è la probabilità che in un ambiente di lavoro si sviluppi un incendio con danni a persone e beni. Nasce dalla compresenza dei tre elementi del “triangolo del fuoco”: combustibile, comburente (ossigeno) e fonte di innesco.

Riferimenti normativi: art. 46 D.Lgs. 81/2008; DM 1, 2 e 3 settembre 2021 (controlli, formazione e progettazione).

La valutazione e le misure

Il datore di lavoro deve valutare il rischio incendio nel DVR e adottare tre famiglie di misure: prevenzione (ridurre inneschi e combustibili: impianti a norma, ordine, divieti), protezione (estintori e presidi, compartimentazioni, vie di esodo, rilevazione) e gestione (piano di emergenza, prove di evacuazione, addetti antincendio designati e formati).

Formazione

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Termini correlati

Addetto antincendio · Piano di emergenza · ATEX · Segnaletica di sicurezza.

Domande frequenti

Chi valuta il rischio incendio?

Il datore di lavoro, all’interno della valutazione dei rischi, secondo i criteri dei decreti del 2021.

Che differenza c’è tra prevenzione e protezione incendi?

La prevenzione riduce la probabilità che l’incendio si inneschi; la protezione ne limita i danni quando accade.

Gli addetti antincendio sono obbligatori?

Sì, in ogni azienda: designati dal datore di lavoro e formati per livello di rischio.


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