Idoneità alla mansione
L’idoneità alla mansione è il giudizio che il medico competente esprime al termine della sorveglianza sanitaria: certifica se il lavoratore può svolgere la mansione specifica cui è adibito, eventualmente con prescrizioni o limitazioni (art. 41 D.Lgs. 81/2008).
Riferimenti normativi: artt. 41 e 42 D.Lgs. 81/2008.
I possibili giudizi
Il medico competente può esprimere: idoneità; idoneità parziale (con prescrizioni o limitazioni, temporanee o permanenti); inidoneità temporanea (con indicazione dei limiti temporali); inidoneità permanente alla mansione specifica. Il giudizio è sempre riferito alla mansione specifica, non alla capacità lavorativa in generale.
Effetti e ricorso
Il datore di lavoro attua il giudizio (art. 42): adegua la mansione o, in caso di inidoneità, adibisce ove possibile il lavoratore a mansioni compatibili. Avverso il giudizio è ammesso ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza (ASL/ATS) territorialmente competente, da parte del lavoratore o del datore.
Termini correlati
Sorveglianza sanitaria · Medico competente · Malattia professionale.
Domande frequenti
Chi emette il giudizio di idoneità?
Il medico competente, dopo la visita e gli eventuali accertamenti previsti dal protocollo sanitario.
Si può contestare il giudizio?
Sì: ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza, che può confermare, modificare o revocare il giudizio.
Cosa succede in caso di inidoneità?
Il datore, ove possibile, adibisce il lavoratore a mansioni compatibili con il suo stato di salute.
Safety Training Center S.r.l. — ente di formazione accreditato su tutto il territorio nazionale.