Idoneità alla mansione

L’idoneità alla mansione è il giudizio che il medico competente esprime al termine della sorveglianza sanitaria: certifica se il lavoratore può svolgere la mansione specifica cui è adibito, eventualmente con prescrizioni o limitazioni (art. 41 D.Lgs. 81/2008).

Riferimenti normativi: artt. 41 e 42 D.Lgs. 81/2008.

I possibili giudizi

Il medico competente può esprimere: idoneità; idoneità parziale (con prescrizioni o limitazioni, temporanee o permanenti); inidoneità temporanea (con indicazione dei limiti temporali); inidoneità permanente alla mansione specifica. Il giudizio è sempre riferito alla mansione specifica, non alla capacità lavorativa in generale.

Effetti e ricorso

Il datore di lavoro attua il giudizio (art. 42): adegua la mansione o, in caso di inidoneità, adibisce ove possibile il lavoratore a mansioni compatibili. Avverso il giudizio è ammesso ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza (ASL/ATS) territorialmente competente, da parte del lavoratore o del datore.

Termini correlati

Sorveglianza sanitaria · Medico competente · Malattia professionale.

Domande frequenti

Chi emette il giudizio di idoneità?

Il medico competente, dopo la visita e gli eventuali accertamenti previsti dal protocollo sanitario.

Si può contestare il giudizio?

Sì: ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza, che può confermare, modificare o revocare il giudizio.

Cosa succede in caso di inidoneità?

Il datore, ove possibile, adibisce il lavoratore a mansioni compatibili con il suo stato di salute.


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