Ponteggio

Il ponteggio è un’opera provvisionale di servizio, generalmente metallica, impiegata per eseguire lavori in quota in edilizia. È disciplinato dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e richiede l’autorizzazione ministeriale del fabbricante.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, Titolo IV (Capo II); autorizzazione ministeriale alla costruzione e all’impiego.

A cosa serve e com’è fatto

Il ponteggio consente di lavorare in sicurezza sulle facciate e in altezza. Le tipologie più diffuse sono a tubi e giunti, a telai prefabbricati e a montanti e traversi prefabbricati.

Obblighi principali

  • impiego di ponteggi con autorizzazione ministeriale e relativo libretto;
  • montaggio, trasformazione e smontaggio secondo il PiMUS, da parte di lavoratori formati;
  • parapetti regolamentari e tavole fermapiede;
  • verifica e manutenzione periodica.

Formazione degli addetti

I lavoratori addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi devono seguire un corso specifico con aggiornamento periodico. Contattaci per i dettagli sui percorsi.

Termini correlati

PIMUS · Trabattello · DPI · DVR.

Domande frequenti

Cosa distingue il ponteggio dal trabattello?

Il ponteggio è una struttura fissa ancorata all’edificio; il trabattello è una torre mobile su ruote per lavori brevi.

Serve il PiMUS per i ponteggi?

Sì: montaggio, trasformazione e smontaggio devono seguire il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio.

Chi può montare un ponteggio?

Solo lavoratori formati e addestrati con l’apposito corso.


Safety Training Center S.r.l. — ente di formazione accreditato su tutto il territorio nazionale. Corsi conformi all’Accordo Stato-Regioni 2025.