Ponteggio
Il ponteggio è un’opera provvisionale di servizio, generalmente metallica, impiegata per eseguire lavori in quota in edilizia. È disciplinato dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e richiede l’autorizzazione ministeriale del fabbricante.
Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, Titolo IV (Capo II); autorizzazione ministeriale alla costruzione e all’impiego.
A cosa serve e com’è fatto
Il ponteggio consente di lavorare in sicurezza sulle facciate e in altezza. Le tipologie più diffuse sono a tubi e giunti, a telai prefabbricati e a montanti e traversi prefabbricati.
Obblighi principali
- impiego di ponteggi con autorizzazione ministeriale e relativo libretto;
- montaggio, trasformazione e smontaggio secondo il PiMUS, da parte di lavoratori formati;
- parapetti regolamentari e tavole fermapiede;
- verifica e manutenzione periodica.
Formazione degli addetti
I lavoratori addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi devono seguire un corso specifico con aggiornamento periodico. Contattaci per i dettagli sui percorsi.
Termini correlati
PIMUS · Trabattello · DPI · DVR.
Domande frequenti
Cosa distingue il ponteggio dal trabattello?
Il ponteggio è una struttura fissa ancorata all’edificio; il trabattello è una torre mobile su ruote per lavori brevi.
Serve il PiMUS per i ponteggi?
Sì: montaggio, trasformazione e smontaggio devono seguire il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio.
Chi può montare un ponteggio?
Solo lavoratori formati e addestrati con l’apposito corso.
Safety Training Center S.r.l. — ente di formazione accreditato su tutto il territorio nazionale. Corsi conformi all’Accordo Stato-Regioni 2025.