Registro infortuni

Il registro infortuni era il registro cartaceo, vidimato dall’ASL, su cui il datore di lavoro annotava gli infortuni con assenza di almeno un giorno. È stato abolito dal 23 dicembre 2015 (D.Lgs. 151/2015): oggi è sostituito dalle comunicazioni telematiche all’INAIL.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 151/2015, art. 21; art. 18 D.Lgs. 81/2008 (obblighi di denuncia e comunicazione).

Cosa lo ha sostituito

Gli obblighi oggi passano dal canale telematico INAIL: la denuncia di infortunio per gli eventi con prognosi superiore a 3 giorni e la comunicazione a fini statistici degli infortuni con assenza di almeno un giorno. I dati confluiscono nel Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), consultabile anche dagli organi di vigilanza.

Conviene comunque tenere un registro interno?

Sì, è una buona prassi: registrare internamente infortuni, medicazioni e near miss permette di analizzare le cause e prevenire le ricadute — ed è un elemento tipico dei sistemi di gestione (SGSL).

Termini correlati

Infortunio sul lavoro · Infortunio in itinere · Near miss · Malattia professionale.

Domande frequenti

Il registro infortuni è ancora obbligatorio?

No: è stato abolito a fine 2015. Restano gli obblighi di denuncia e comunicazione telematica all’INAIL.

Quando va denunciato un infortunio?

La denuncia INAIL scatta per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni; la comunicazione statistica per quelli di almeno un giorno.

Posso tenere un registro aziendale volontario?

Sì, ed è consigliabile: aiuta l’analisi delle cause e la prevenzione.


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