Lavori in quota

I lavori in quota sono le attività che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. La definizione è fissata dall’art. 107 del D.Lgs. 81/2008, che dedica ai lavori in quota un intero capo del Titolo IV.

Riferimenti normativi: artt. 105-116 D.Lgs. 81/2008 (Titolo IV, Capo II); art. 77 (addestramento DPI di III categoria).

Quando un lavoro è “in quota”

Conta l’altezza potenziale di caduta: oltre i 2 metri rispetto a un piano stabile scatta la disciplina specifica. Rientrano tipicamente i lavori su coperture e tetti, su ponteggi e trabattelli, con piattaforme di lavoro elevabili (PLE), su scale e in prossimità di aperture o vuoti.

La gerarchia delle misure

La legge impone una precedenza chiara (art. 111): prima le misure di protezione collettiva — parapetti, impalcati, reti anticaduta — e solo dove queste non siano attuabili i DPI anticaduta individuali (imbracatura, cordino, ancoraggi come la linea vita). I DPI anticaduta sono di III categoria: il loro uso richiede addestramento obbligatorio (art. 77).

Formazione

Chi lavora in quota deve essere formato sui rischi e sull’uso corretto di attrezzature e DPI. Organizziamo corsi DPI e lavori in quota e i corsi PLE per le piattaforme elevabili.

Termini correlati

Linea vita · Imbracatura anticaduta · Ponteggio · DPI.

Domande frequenti

Da quale altezza si parla di lavoro in quota?

Oltre i 2 metri rispetto a un piano stabile (art. 107 D.Lgs. 81/08).

Meglio parapetti o imbracatura?

La legge dà priorità alle protezioni collettive; i DPI individuali si usano dove le collettive non sono attuabili.

Serve un addestramento per i DPI anticaduta?

Sì: sono DPI di III categoria e l’addestramento è obbligatorio.


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