Dispositivi di protezione collettiva (DPC)
I dispositivi di protezione collettiva (DPC) sono le misure e le attrezzature che proteggono contemporaneamente più lavoratori da un rischio, senza richiedere alcuna azione da parte del singolo: parapetti, reti anticaduta, impalcati, aspirazioni localizzate, barriere e segregazioni.
Riferimenti normativi: artt. 15, 75 e 111 D.Lgs. 81/2008.
La priorità sui DPI
È un principio cardine della prevenzione: le misure di protezione collettiva hanno la priorità su quelle individuali (art. 15 e, per i lavori in quota, art. 111). I DPI si usano solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione e mezzi di protezione collettiva (art. 75). La ragione è semplice: il DPC protegge tutti, sempre, senza dipendere dal comportamento del singolo.
Esempi per tipologia di rischio
Cadute dall’alto: parapetti, reti di sicurezza, impalcati di ponteggio. Agenti chimici e polveri: aspirazioni localizzate, cappe, ventilazione. Rischi meccanici: ripari e barriere fisse sulle macchine. Interferenze: segregazioni di aree e percorsi dedicati, con la relativa segnaletica.
Termini correlati
DPI · Misure di prevenzione · Lavori in quota · Ponteggio.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra DPC e DPI?
Il DPC protegge più persone insieme e funziona a prescindere dal comportamento del singolo; il DPI protegge solo chi lo indossa correttamente.
Perché i DPC hanno la priorità?
Perché eliminano o riducono il rischio alla fonte per tutti gli esposti: il DPI resta l’ultima barriera sul rischio residuo.
Un parapetto è un DPC?
Sì, è l’esempio classico di protezione collettiva contro le cadute dall’alto.
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