Delega di funzioni
La delega di funzioni è l’atto con cui il datore di lavoro trasferisce a un altro soggetto specifiche funzioni in materia di sicurezza, con i relativi poteri e responsabilità. È disciplinata dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008, che ne fissa requisiti rigorosi di validità.
Riferimenti normativi: artt. 16 e 17 D.Lgs. 81/2008.
I requisiti di validità
La delega è valida solo se: risulta da atto scritto con data certa; il delegato possiede professionalità ed esperienza adeguate; attribuisce poteri di organizzazione, gestione e controllo e autonomia di spesa coerenti con le funzioni delegate; è accettata per iscritto; riceve adeguata e tempestiva pubblicità. La subdelega è ammessa, previa intesa col datore, ma il subdelegato non può delegare oltre.
Cosa NON si può delegare
Restano in capo al datore di lavoro, indelegabili (art. 17): la valutazione dei rischi con la redazione del DVR e la nomina dell’RSPP. E anche con delega valida, il delegante conserva l’obbligo di vigilanza sul corretto esercizio delle funzioni delegate.
Termini correlati
Datore di lavoro · Dirigente · DVR · RSPP.
Domande frequenti
La delega libera il datore da ogni responsabilità?
No: resta l’obbligo di vigilare sull’operato del delegato, oltre agli obblighi indelegabili.
Serve la forma scritta?
Sì: atto scritto con data certa e accettazione scritta del delegato, con adeguata pubblicità.
Si può delegare la redazione del DVR?
No: valutazione dei rischi e nomina dell’RSPP sono indelegabili per legge.
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