Dirigente

Il dirigente, ai fini della sicurezza, è la persona che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico (art. 2 D.Lgs. 81/2008).

Riferimenti normativi: artt. 2, 18, 37 e 299 D.Lgs. 81/2008; Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025.

Chi è il dirigente nella pratica

Direttori di stabilimento, responsabili di funzione o di area con reali poteri organizzativi, decisionali e di spesa. Non conta l’etichetta contrattuale ma il ruolo effettivo: per il principio di effettività (art. 299), chi esercita di fatto i poteri del dirigente ne assume gli obblighi e le responsabilità anche senza nomina formale.

Obblighi e responsabilità

Il dirigente condivide con il datore di lavoro gran parte degli obblighi dell’art. 18: organizzare il lavoro in sicurezza, fornire DPI adeguati, richiedere l’osservanza delle norme, informare e formare, vigilare. Si colloca sopra il preposto, che invece sovrintende operativamente sul campo.

Formazione: 12 ore

Con l’Accordo 2025 la formazione dei dirigenti è di 12 ore (prima 16), erogabile in presenza, videoconferenza o e-learning, con aggiornamento quinquennale di 6 ore. Scopri il corso dirigenti.

Termini correlati

Datore di lavoro · Preposto · RSPP · RLS.

Domande frequenti

Chi è considerato dirigente ai fini della sicurezza?

Chi organizza l’attività e vigila con poteri adeguati — anche di fatto, senza nomina formale.

Quante ore di formazione servono?

12 ore secondo l’Accordo 2025, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.

Che differenza c’è tra dirigente e preposto?

Il dirigente organizza e decide; il preposto sovrintende e vigila sull’esecuzione operativa del lavoro.


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