Agenti fisici

Gli agenti fisici sono i fattori di rischio di natura fisica presenti nei luoghi di lavoro: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, microclima e atmosfere iperbariche. Sono disciplinati dal Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, che ne impone la valutazione a tutti i datori di lavoro.

Riferimenti normativi: artt. 180-186 (disposizioni generali) e Capi II-V del Titolo VIII D.Lgs. 81/2008.

Quali sono

Il Titolo VIII copre: il rumore (Capo II), le vibrazioni mano-braccio e corpo intero (Capo III), i campi elettromagnetici (Capo IV) e le radiazioni ottiche artificiali (Capo V). Tra gli agenti fisici dell’art. 180 rientrano anche il microclima, gli ultrasuoni, gli infrasuoni e le atmosfere iperbariche.

L’obbligo comune: valutare

L’art. 181 impone la valutazione di tutti gli agenti fisici nell’ambito della valutazione dei rischi, con periodicità almeno quadriennale dove il rischio è presente, misurazioni quando necessario, confronto con valori di azione e limite, misure di riduzione e sorveglianza sanitaria per gli esposti. La valutazione va affidata a personale qualificato.

Termini correlati

Rischio rumore · Rischio vibrazioni · Campi elettromagnetici · Radiazioni ottiche artificiali · Microclima.

Domande frequenti

Quali sono gli agenti fisici?

Rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, microclima, ultrasuoni, infrasuoni e atmosfere iperbariche.

La valutazione degli agenti fisici è obbligatoria?

Sì, per tutti i datori di lavoro (art. 181), con aggiornamento almeno quadriennale dove il rischio esiste.

Chi effettua le misurazioni?

Personale qualificato, con strumentazione e metodi adeguati; i risultati confluiscono nel DVR.


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