Costi della sicurezza

I costi della sicurezza sono le somme destinate alle misure che eliminano o riducono i rischi nei contratti d’appalto e nei cantieri. La loro caratteristica distintiva: devono essere indicati specificamente e non sono soggetti a ribasso.

Riferimenti normativi: art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/2008 (appalti); punto 4 Allegato XV (cantieri, PSC).

Negli appalti “interni”

Nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione devono essere specificamente indicati i costi delle misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenze (quelli del DUVRI): riunioni di coordinamento, segregazioni, segnaletica, DPI aggiuntivi per le interferenze.

Nei cantieri (PSC)

Nel PSC i costi della sicurezza sono stimati analiticamente (apprestamenti, misure preventive, impianti, mezzi e servizi di protezione collettiva, coordinamento) per tutta la durata dei lavori — e non sono ribassabili in gara. Da distinguere dagli oneri aziendali della sicurezza, che sono i costi propri di ogni impresa per la propria organizzazione (DPI ordinari, formazione, sorveglianza).

Termini correlati

DUVRI · PSC · POS · Rischio interferenziale.

Domande frequenti

I costi della sicurezza sono ribassabili?

No, mai: né negli appalti né nelle gare di cantiere.

Chi li stima?

Il committente nel DUVRI per gli appalti interni; il coordinatore in progettazione nel PSC per i cantieri.

Che differenza c’è con gli oneri aziendali?

I costi della sicurezza riguardano interferenze e misure del PSC; gli oneri aziendali sono i costi ordinari di sicurezza propri di ciascuna impresa.


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