Costi della sicurezza
I costi della sicurezza sono le somme destinate alle misure che eliminano o riducono i rischi nei contratti d’appalto e nei cantieri. La loro caratteristica distintiva: devono essere indicati specificamente e non sono soggetti a ribasso.
Riferimenti normativi: art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/2008 (appalti); punto 4 Allegato XV (cantieri, PSC).
Negli appalti “interni”
Nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione devono essere specificamente indicati i costi delle misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenze (quelli del DUVRI): riunioni di coordinamento, segregazioni, segnaletica, DPI aggiuntivi per le interferenze.
Nei cantieri (PSC)
Nel PSC i costi della sicurezza sono stimati analiticamente (apprestamenti, misure preventive, impianti, mezzi e servizi di protezione collettiva, coordinamento) per tutta la durata dei lavori — e non sono ribassabili in gara. Da distinguere dagli oneri aziendali della sicurezza, che sono i costi propri di ogni impresa per la propria organizzazione (DPI ordinari, formazione, sorveglianza).
Termini correlati
DUVRI · PSC · POS · Rischio interferenziale.
Domande frequenti
I costi della sicurezza sono ribassabili?
No, mai: né negli appalti né nelle gare di cantiere.
Chi li stima?
Il committente nel DUVRI per gli appalti interni; il coordinatore in progettazione nel PSC per i cantieri.
Che differenza c’è con gli oneri aziendali?
I costi della sicurezza riguardano interferenze e misure del PSC; gli oneri aziendali sono i costi ordinari di sicurezza propri di ciascuna impresa.
Safety Training Center S.r.l. — ente di formazione accreditato su tutto il territorio nazionale.