Rischio interferenziale

Il rischio interferenziale è il rischio aggiuntivo che nasce quando più organizzazioni lavorano nello stesso luogo: le attività del committente e quelle di appaltatori e lavoratori autonomi (o di più appaltatori tra loro) possono interferire creando pericoli che nessuna delle parti avrebbe da sola.

Riferimenti normativi: art. 26 D.Lgs. 81/2008.

Esempi tipici

Transito di mezzi dell’appaltatore nei reparti del committente; manutenzioni su impianti in esercizio; lavorazioni sovrapposte negli stessi spazi o in quota sopra altre persone; uso condiviso di aree, vie di fuga e attrezzature. Il rischio non è dentro le singole attività, ma nel loro incrocio.

Come si gestisce

Il datore committente verifica l’idoneità tecnico professionale, fornisce informazioni sui rischi del proprio ambiente, promuove cooperazione e coordinamento e, dove previsto, redige il DUVRI con le misure e i relativi costi della sicurezza. Sono esclusi dall’obbligo di DUVRI i servizi di natura intellettuale, le mere forniture e i lavori fino a 5 uomini-giorno senza rischi particolari.

Termini correlati

DUVRI · Idoneità tecnico professionale · Costi della sicurezza · POS.

Domande frequenti

Quando c’è interferenza?

Quando attività di soggetti diversi si sovrappongono nello stesso luogo o tempo creando rischi reciproci.

Chi gestisce i rischi interferenziali?

Il datore di lavoro committente, con informazione, coordinamento e — dove previsto — il DUVRI.

Il DUVRI serve sempre?

No: sono escluse prestazioni intellettuali, mere forniture e lavori brevi (≤5 uomini-giorno) senza rischi particolari.


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