Rischio cancerogeno

Il rischio cancerogeno è l’esposizione professionale ad agenti chimici, fisici o processi che possono provocare il cancro. È disciplinato dal Titolo IX, Capo II, del D.Lgs. 81/2008 (artt. 233-245), con obblighi più severi rispetto al comune rischio chimico.

Riferimenti normativi: artt. 233-245 e Allegato XLII D.Lgs. 81/2008.

Gli agenti tipici

Tra i cancerogeni professionali più diffusi: silice cristallina respirabile (lavorazioni che la generano), amianto (con un capo dedicato), polveri di legno duro, benzene, composti di cromo VI e nichel, fumi di saldatura su alcuni materiali, emissioni diesel.

Gli obblighi rafforzati

La gerarchia è stringente: sostituire l’agente se tecnicamente possibile; altrimenti ciclo chiuso; altrimenti esposizione al livello più basso possibile e per il minor numero di lavoratori. In più: aree delimitate e segnalate, misurazioni, registro degli esposti, sorveglianza sanitaria e formazione specifica. L’obiettivo è chiaro: per i cancerogeni non esiste esposizione “accettabile”, solo quella minima inevitabile.

Termini correlati

Silice · Amianto · Rischio chimico · Malattia professionale.

Domande frequenti

Che differenza c’è tra rischio chimico e cancerogeno?

Il cancerogeno ha regole più severe: obbligo di sostituzione, ciclo chiuso, minimizzazione, registro degli esposti.

Cos’è il registro degli esposti?

L’elenco dei lavoratori esposti a cancerogeni, con attività e agenti: è istituito dal datore e aggiornato tramite il medico competente.

Quali sono i cancerogeni più comuni in azienda?

Silice respirabile, polveri di legno duro, cromo VI, benzene, amianto nelle bonifiche.


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