DUVRI: cos’è, quando è obbligatorio e chi lo redige

Appalti e interferenze · art. 26 D.Lgs. 81/2008

DUVRI: cos’è, quando è obbligatorio e chi lo redige

Il DUVRI è il documento che serve a gestire i rischi da interferenza quando, nella stessa azienda, operano più imprese o lavoratori con contratti diversi. Vediamo cosa significa la sigla, a cosa serve, quando è obbligatorio (e quando no), chi deve redigerlo e in cosa si distingue dal DVR.

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Cos’è il DUVRI e cosa significa

Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. È il documento con cui il committente, nell’ambito di un contratto di appalto, valuta e gestisce i rischi da interferenza: cioè i rischi che nascono quando la propria attività e quella di una o più imprese esterne (o lavoratori autonomi) si sovrappongono negli stessi spazi.

Attenzione a un punto spesso frainteso: il DUVRI non valuta i rischi propri dell’attività dell’appaltatore (di quelli risponde l’appaltatore con il proprio DVR), ma solo i rischi aggiuntivi che si creano dall’incrocio delle diverse lavorazioni. Il suo scopo è eliminare o ridurre al minimo questi rischi attraverso la cooperazione e il coordinamento tra le imprese coinvolte.

Cos’è un’interferenza (con esempi)

Si ha interferenza quando c’è un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore, o tra addetti di imprese diverse che operano nella stessa sede con contratti differenti. Qualche esempio concreto:

  • una ditta di pulizie che lava i pavimenti mentre i dipendenti transitano nei corridoi;
  • un manutentore che opera su un impianto mentre la produzione è in corso;
  • un elettricista che lavora in quota sopra postazioni occupate da altri lavoratori;
  • più imprese che usano contemporaneamente gli stessi spazi, vie di transito o attrezzature.

Dove non c’è alcuna interferenza (le attività sono separate nel tempo o nello spazio), non ci sono rischi interferenziali da valutare: il DUVRI, in quei casi, può risultare un documento “a rischio zero”.

Quando è obbligatorio il DUVRI

L’obbligo nasce dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e riguarda i contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione affidati dal datore di lavoro committente a imprese o lavoratori autonomi che operano all’interno della propria azienda o unità produttiva (o di un ciclo produttivo che rientra nella sua disponibilità giuridica).

In presenza di queste condizioni e di rischi da interferenza, il committente deve elaborare il DUVRI. Prima ancora, la legge gli impone due adempimenti a monte:

  • verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi (ad es. tramite visura camerale e autocertificazione dei requisiti);
  • fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

Quando NON è obbligatorio

Lo stesso art. 26 (comma 3-bis) individua i casi in cui la redazione del DUVRI non è richiesta:

  • servizi di natura intellettuale (es. consulenze, attività professionali senza lavorazioni materiali);
  • mere forniture di materiali o attrezzature (senza posa in opera o installazione);
  • lavori o servizi la cui durata non superi i 5 uomini-giorno (la somma delle giornate di lavoro necessarie, nell’arco di un anno).
Attenzione all’eccezione. L’esonero per i 5 uomini-giorno non vale se i lavori comportano rischi particolari: rischio di incendio di livello elevato, attività in ambienti confinati, presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, amianto, atmosfere esplosive, o i rischi indicati nell’allegato XI del D.Lgs. 81/2008. In questi casi il DUVRI (o un documento di coordinamento equivalente) va sempre predisposto. Anche quando il DUVRI non è dovuto, restano fermi gli obblighi di informazione, cooperazione e coordinamento.

Chi redige il DUVRI

Il DUVRI è redatto dal datore di lavoro committente, cioè da chi affida i lavori e “ospita” le imprese esterne nella propria azienda. È lui il titolare dell’obbligo: promuove la cooperazione e il coordinamento tra tutte le imprese coinvolte e mette a fattor comune le informazioni sui rischi.

Il documento non è però calato dall’alto: le imprese appaltatrici partecipano al coordinamento e integrano il DUVRI con le informazioni sulle proprie lavorazioni. Nella pratica, il committente si avvale del proprio RSPP e di consulenti per redigerlo correttamente.

Preposto e appalti (Legge 215/2021). Con la riforma del 2021, nell’ambito di appalti e subappalti i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al committente il personale che svolge la funzione di preposto per le attività affidate. Un tassello in più del coordinamento tra le imprese.

Cosa contiene il DUVRI e i costi della sicurezza

Non esiste un modello unico imposto per legge, ma un DUVRI ben fatto contiene almeno:

  • l’anagrafica di committente e appaltatori e la descrizione delle attività oggetto dell’appalto;
  • la descrizione dell’ambiente di lavoro e dei rischi specifici presenti;
  • l’individuazione delle interferenze tra le lavorazioni (spesso in forma di matrice o cronoprogramma);
  • le misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi interferenziali;
  • le regole di coordinamento, le procedure di emergenza e i nominativi dei referenti;
  • i costi della sicurezza relativi alle interferenze.
I costi della sicurezza non sono ribassabili. I costi delle misure per eliminare i rischi da interferenza vanno indicati specificamente nel contratto e non sono soggetti a ribasso d’asta: è una tutela pensata perché la sicurezza non venga sacrificata alla concorrenza sul prezzo.

Il DUVRI, inoltre, è un documento dinamico: va aggiornato ogni volta che cambiano le lavorazioni, le imprese coinvolte o le condizioni che generano interferenza. Non ha una “scadenza” fissa come altri attestati, ma segue la vita dell’appalto.

DVR e DUVRI: quali sono le differenze

DVR e DUVRI si somigliano nella sigla ma rispondono a due esigenze diverse. Il DVR è la fotografia dei rischi interni di ogni azienda; il DUVRI riguarda i rischi che nascono tra aziende diverse in appalto.

 DVRDUVRI
Cosa valutaTutti i rischi propri dell’attività aziendaleSolo i rischi da interferenza tra imprese diverse
RiferimentoArtt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008Art. 26 D.Lgs. 81/2008
Chi lo redigeIl datore di lavoro di ciascuna aziendaIl datore di lavoro committente
Quando serveSempre, per ogni azienda con lavoratoriNei contratti d’appalto con interferenze
A cosa è legatoAll’attività dell’impresaAllo specifico contratto di appalto

In sintesi: il DVR ce l’ha (e se lo redige) ciascuno per sé; la valutazione dei rischi da interferenza, invece, la mette insieme il committente per tutti coloro che operano nei suoi spazi.

DUVRI, cantieri edili, PSC e POS

C’è un caso importante in cui il DUVRI non si applica: i cantieri temporanei o mobili (Titolo IV del D.Lgs. 81/2008), cioè l’edilizia e i lavori di costruzione. Quando in cantiere operano più imprese, il coordinamento è affidato a strumenti dedicati:

  • il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), redatto dal coordinatore per la progettazione;
  • il POS (Piano Operativo di Sicurezza), redatto da ciascuna impresa esecutrice.

Il PSC svolge, in cantiere, la funzione che il DUVRI ha negli altri contesti di appalto: gestire le interferenze tra le imprese. Per questo nei cantieri edili non si parla di DUVRI, ma di PSC e POS.

Il DUVRI è parte integrante del contratto

Il DUVRI va allegato al contratto di appalto o d’opera: ne è parte integrante. Questo significa che le misure e i costi della sicurezza da interferenza diventano obblighi contrattuali a tutti gli effetti, non semplici raccomandazioni. Firmare il contratto senza il DUVRI, quando dovuto, espone il committente a contestazioni e sanzioni.

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Domande frequenti sul DUVRI

Cosa significa DUVRI?

È l’acronimo di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. Valuta i rischi che nascono quando più imprese operano insieme nella stessa sede in regime di appalto.

Chi deve redigere il DUVRI?

Il datore di lavoro committente, cioè chi affida i lavori e ospita le imprese esterne. Le imprese appaltatrici collaborano al coordinamento e integrano il documento.

Quando è obbligatorio il DUVRI?

Nei contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione svolti all’interno dell’azienda del committente, quando esistono rischi da interferenza tra le lavorazioni.

Quando non è obbligatorio?

Per i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali e i lavori sotto i 5 uomini-giorno, salvo che siano presenti rischi particolari (incendio elevato, ambienti confinati, agenti cancerogeni/biologici, amianto, atmosfere esplosive).

Che differenza c’è tra DVR e DUVRI?

Il DVR valuta i rischi propri di ogni azienda ed è sempre obbligatorio; il DUVRI valuta i soli rischi da interferenza tra imprese diverse in appalto ed è legato allo specifico contratto.

Il DUVRI vale anche nei cantieri edili?

No. Nei cantieri temporanei o mobili con più imprese si applicano il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e il POS (Piano Operativo di Sicurezza), non il DUVRI.

Ogni quanto si aggiorna il DUVRI?

Non ha una scadenza fissa: è un documento dinamico, da aggiornare ogni volta che cambiano lavorazioni, imprese coinvolte o condizioni di interferenza.

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Fonti: D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (in particolare artt. 17, 26, 28 e Titolo IV); Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (conversione del D.L. 146/2021). Il presente contenuto ha finalità informative e non sostituisce la consulenza professionale.

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