Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia nella formazione sulla sicurezza

Dopo quasi tre anni di attesa, il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha sancito il nuovo Accordo (Rep. Atti n. 59/CSR) che ridisegna la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 ed è entrato in vigore lo stesso giorno. Si tratta di un vero e proprio “testo unico” che accorpa e sostituisce i precedenti Accordi, mettendo ordine in una materia fino a ieri frammentata.

Il periodo transitorio di 12 mesi si è chiuso il 24 maggio 2026: da quella data le nuove regole sono pienamente operative. Resta però aperta una scadenza cruciale per le imprese, quella sulla nuova formazione dei datori di lavoro. Vediamo, figura per figura, cosa cambia davvero.

Le novità in sintesi
  • Datore di lavoro: introdotto per la prima volta un obbligo di formazione (16 ore) per tutti i datori di lavoro, anche non RSPP.
  • Preposti: corso da 8 a 12 ore, obbligatoriamente in presenza; aggiornamento biennale.
  • Dirigenti: corso ridotto da 16 a 12 ore.
  • Lavoratori: durate invariate, ma eliminato il termine dei 60 giorni: la formazione è ora davvero preventiva.
  • Attrezzature (muletto, PLE, gru…): tutti i moduli in presenza.
  • Verifica finale obbligatoria per tutti i percorsi e tracciabilità rafforzata.

Quando è entrato in vigore e cosa sostituisce

L’Accordo è in vigore dal 24 maggio 2025 e sostituisce integralmente i precedenti accordi che regolavano la materia:

  • Accordo del 21/12/2011 (Rep. 221/CSR) sulla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti;
  • Accordo del 21/12/2011 (Rep. 223/CSR) sul datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP;
  • Accordo del 22/02/2012 sugli operatori di attrezzature (carrelli elevatori, gru, PLE, ecc.);
  • Accordo del 7/7/2016 sulla formazione di RSPP e ASPP.

Il risultato è un quadro unico e coerente, che elimina le interpretazioni difformi del passato.

La novità principale: la formazione del datore di lavoro

È la vera svolta dell’Accordo 2025. Fino a ieri l’obbligo formativo riguardava il datore di lavoro solo se sceglieva di svolgere in prima persona il ruolo di RSPP. Ora tutti i datori di lavoro devono formarsi, con un corso di 16 ore articolato in due moduli: uno giuridico-normativo e uno di organizzazione e gestione della sicurezza. La prevenzione diventa così una responsabilità esplicita di chi guida l’impresa, non solo delle figure tecniche.

  • Durata: 16 ore (modulo giuridico-normativo + modulo organizzativo-gestionale).
  • Modulo “cantieri” aggiuntivo di 6 ore per i datori di lavoro delle imprese affidatarie che operano in cantieri temporanei o mobili (art. 97 D.Lgs. 81/08).
  • Aggiornamento: quinquennale, di almeno 6 ore.
  • Modalità: in presenza, in videoconferenza sincrona oppure in e-learning (su piattaforma conforme ai requisiti).
⏳ Scadenza da segnare: i datori di lavoro devono completare il corso di 16 ore entro il 24 maggio 2027 (24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo). È il momento di pianificarlo per tempo.

E se il datore di lavoro fa anche da RSPP?

Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di RSPP (DL-SPP) deve seguire un percorso aggiuntivo rispetto al corso base: un modulo comune di 8 ore e uno o più moduli tecnici di durata variabile in base al settore (12 ore per la pesca, 16 ore per gli altri settori a rischio). Per questo percorso base non è ammesso l’e-learning, mentre resta possibile per l’aggiornamento quinquennale (di almeno 8 ore).

Preposti: da 8 a 12 ore e solo in presenza

Il corso per preposti è tra i più incisi dalla riforma. Oltre alla formazione prevista per tutti i lavoratori, il preposto deve completare un modulo aggiuntivo che passa da 8 a 12 ore, suddiviso in quattro aree tematiche (aspetti normativi, gestionali, relazionali e comunicativi del ruolo di vigilanza).

  • Durata: 12 ore, obbligatoriamente in presenza (escluso l’e-learning).
  • Aggiornamento: biennale (ogni 2 anni), di almeno 6 ore.

È la conferma del ruolo sempre più centrale del preposto nella vigilanza sulla sicurezza, in linea con le modifiche introdotte dalla Legge 215/2021.

Dirigenti: da 16 a 12 ore

Per i dirigenti la formazione base viene ridotta da 16 a 12 ore, sulle stesse tematiche di prima. Anche per loro è previsto il modulo “cantieri” di 6 ore quando l’impresa opera in cantieri temporanei o mobili. L’aggiornamento resta quinquennale, di almeno 6 ore, ed è ammesso l’e-learning.

Lavoratori: durate invariate, ma formazione davvero preventiva

Per i lavoratori la struttura non cambia: formazione generale di 4 ore più la formazione specifica in base al rischio dell’attività (4 ore rischio basso, 8 ore rischio medio, 12 ore rischio alto), con aggiornamento quinquennale di 6 ore. Restano anche le classi di rischio basate sul codice ATECO 2007 (l’Accordo non si è allineato alla nuova classificazione ATECO 2025).

La novità che conta: è stato eliminato il termine dei 60 giorni previsto dal vecchio Accordo del 2011. Ora il principio è inequivocabile: la formazione deve avvenire prima che il lavoratore inizi a svolgere la propria mansione, non entro due mesi dall’assunzione. L’obbligo vale anche nella fase transitoria.

RSPP e ASPP: poche modifiche

Per Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione l’impianto resta sostanzialmente invariato: il Modulo B mantiene le 48 ore, il Modulo C è confermato e gli aggiornamenti restano di 40 ore ogni 5 anni per l’RSPP e 20 ore ogni 5 anni per l’ASPP. La principale novità riguarda i moduli integrativi di specializzazione, ora organizzati su cinque settori ATECO distinti.

Attrezzature (muletto, PLE, gru): tutto in presenza

Per i corsi di abilitazione all’uso delle attrezzature — carrelli elevatori, piattaforme elevabili (PLE), gru, macchine movimento terra — la regola è netta: tutti i moduli, sia teorici sia pratici, si svolgono in presenza. Non sono ammessi né e-learning né videoconferenza. Le durate dei percorsi restano quelle già note, l’aggiornamento è quinquennale (almeno 4 ore, incentrate sulla pratica) e nei moduli pratici va rispettato il rapporto massimo di un docente ogni sei allievi.

Prima e dopo: le durate a colpo d’occhio

FiguraPrimaDopo (Accordo 2025)
Datore di lavoroNessun obbligo generale16 ore (+6 ore cantieri)
Dirigenti16 ore12 ore (+6 ore cantieri)
Preposti8 ore12 ore, in presenza
Aggiornamento prepostiQuinquennaleBiennale, 6 ore
Lavoratori (generale + specifica)4 + 4/8/12 oreInvariate, ma preventive
AttrezzatureE-learning ammesso in parteTutto in presenza

Le modalità di erogazione: aula, videoconferenza, e-learning

Uno dei punti più importanti dell’Accordo è aver definito con chiarezza come si possono erogare i corsi. In sintesi: la videoconferenza sincrona è equiparata all’aula dove ammessa, mentre l’e-learning (formazione a distanza asincrona) è consentito solo per i moduli e i profili espressamente previsti.

CorsoE-learningIn presenza / videoconferenza
Formazione generale lavoratoriAmmessoAmmesso
Formazione specifica (rischio medio/alto)Non ammessoIn presenza
Datore di lavoro (16 ore)AmmessoAmmesso
DirigentiAmmessoAmmesso
PrepostiNon ammessoSolo in presenza
Attrezzature (muletto, PLE, gru)Non ammessoSolo in presenza

Verifica finale, tracciabilità e soggetti formatori

Tre elementi trasversali completano la riforma:

  • Verifica finale obbligatoria per tutti i percorsi: l’attestato viene rilasciato solo a chi supera il test o la prova pratica. I corsi vanno quindi progettati per garantire un apprendimento reale, non la semplice presenza.
  • Soggetti formatori individuati: l’Accordo definisce chi è autorizzato a erogare la formazione, colmando un vuoto del vecchio testo del 2011.
  • Tracciabilità rafforzata: maggiore attenzione alla documentazione e alla gestione degli attestati. Inoltre, in caso di mancato aggiornamento entro i termini, il credito formativo acquisito con i corsi abilitanti non decade.

Cosa devono fare adesso le aziende

  1. Fare l’inventario della formazione: controllare date, durate e modalità di erogazione degli attestati esistenti, verificandone la conformità ai nuovi standard.
  2. Pianificare il corso datore di lavoro (16 ore) entro il 24 maggio 2027.
  3. Adeguare i preposti alle nuove 12 ore in presenza e ricordare l’aggiornamento biennale.
  4. Ricordare che la formazione è preventiva: nessun lavoratore può iniziare la mansione senza aver completato i moduli previsti.
  5. Verificare le scadenze delle abilitazioni per attrezzature (muletto, PLE, gru) e programmare gli aggiornamenti in presenza.

Domande frequenti

Da quando è in vigore il nuovo Accordo?

Dal 24 maggio 2025, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il periodo transitorio di 12 mesi si è concluso il 24 maggio 2026.

Il datore di lavoro deve davvero fare un corso?

Sì. È la principale novità: tutti i datori di lavoro devono seguire un corso di 16 ore, da completare entro il 24 maggio 2027.

Il corso preposti si può ancora fare online?

No. Il corso per preposti, ora di 12 ore, deve svolgersi in presenza; l’e-learning non è ammesso.

Cambiano le ore per i lavoratori?

No, durate e struttura restano invariate. Cambia il principio: la formazione va completata prima di adibire il lavoratore alla mansione (eliminati i 60 giorni).

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Aggiornato a luglio 2026 — a cura della redazione di Safety Training Center. Fonte: Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.

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