Preposto

Ruolo aziendale · D.Lgs. 81/2008 · aggiornato all’Accordo 2025

Preposto: chi è, cosa fa e quali sono i suoi obblighi

Il preposto è una delle figure chiave della sicurezza sul lavoro: è chi, sul campo, sovrintende e vigila che le regole vengano rispettate. Con la Legge 215/2021 e il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 il suo ruolo è stato rafforzato e la sua formazione è diventata più impegnativa. Ecco chi è, cosa deve fare, quali responsabilità ha e come si forma.

A cura della redazione di Safety Training Center · Dal 2008 nella formazione sulla sicurezza, oltre 350.000 operatori formati.

Chi è il preposto

Il preposto è definito dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

In parole semplici: è chi coordina e controlla il lavoro degli altri sul campo. Non decide le strategie di sicurezza dell’azienda (quello spetta al datore di lavoro e al dirigente), ma è l’anello che fa rispettare le regole nel lavoro di tutti i giorni. Nella pratica il preposto è, ad esempio, il capocantiere, il caposquadra, il capoturno, il capo reparto o il team leader.

Cosa fa il preposto: compiti e vigilanza

La funzione tipica del preposto è la vigilanza: deve controllare che i lavoratori rispettino le procedure di sicurezza, usino correttamente attrezzature e DPI, e non adottino comportamenti pericolosi. Non è un ruolo “sulla carta”: la sua presenza sul luogo di lavoro serve proprio a intercettare in tempo reale ciò che nei documenti non si vede.

La grande novità della Legge 215/2021. Prima, di fronte a un comportamento scorretto, il preposto doveva limitarsi a segnalarlo ai superiori. Oggi deve intervenire subito per correggerlo e, se l’irregolarità persiste o c’è un pericolo grave, ha l’obbligo di interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori. Il preposto non “assiste”: agisce.

Gli obblighi del preposto

Gli obblighi specifici sono elencati dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2008. In sintesi, il preposto deve:

  • sovrintendere e vigilare sull’osservanza delle procedure di sicurezza e sull’uso corretto di attrezzature e DPI, intervenendo per correggere i comportamenti non conformi;
  • in caso di mancata attuazione delle indicazioni o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
  • verificare che solo i lavoratori adeguatamente istruiti accedano alle zone a rischio grave e specifico;
  • informare tempestivamente i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato;
  • astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in presenza di un pericolo grave e immediato;
  • segnalare al datore di lavoro o al dirigente le deficienze di mezzi, attrezzature e DPI e ogni altra condizione di pericolo, interrompendo temporaneamente l’attività quando necessario;
  • frequentare gli appositi corsi di formazione.

Responsabilità del preposto e Legge 215/2021

Il preposto ha responsabilità penali dirette in materia di sicurezza: risponde in prima persona del mancato rispetto degli obblighi dell’art. 19, con sanzioni previste dal Testo Unico. La Legge 215/2021 (di conversione del D.L. 146/2021) ne ha rafforzato ruolo e tutele, imponendo tra l’altro al datore di lavoro di individuare formalmente i preposti e di riconoscerne la funzione.

Attenzione al “preposto di fatto”. In base al principio di effettività (art. 299 D.Lgs. 81/2008), chi esercita in concreto i poteri direttivi del preposto ne assume le responsabilità anche senza una nomina formale. Non basta quindi “non aver firmato nulla”: conta ciò che si fa realmente sul campo. Ragione in più per individuare e formare i preposti in modo corretto.

Come si individua e si nomina il preposto

Con la Legge 215/2021, l’individuazione del preposto non è più facoltativa: il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare il preposto o i preposti per l’attività di vigilanza. L’individuazione va fatta anche nell’ambito dei contratti di appalto (art. 26 del D.Lgs. 81/2008).

In pratica l’azienda deve: individuare chi svolge di fatto funzioni di sovrintendenza, formalizzarne il ruolo, garantirne la formazione e riconoscere — dove previsto dalla contrattazione collettiva — la funzione svolta. Il primo passo operativo è spesso un semplice censimento: chi, in ogni squadra o reparto, coordina e controlla il lavoro degli altri?

La formazione del preposto: 12 ore

Il preposto deve ricevere una formazione specifica, aggiuntiva rispetto a quella di lavoratore. Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 il corso è stato portato da 8 a 12 ore e ne sono state ridefinite modalità e contenuti.

Cosa prevede il corso oggi

  • Durata: 12 ore (in precedenza 8), su moduli giuridico-normativi, di gestione e organizzazione, di valutazione delle situazioni di rischio e di comunicazione;
  • Modalità: in presenza o in videoconferenza sincrona (equiparata alla presenza). Non è ammesso l’e-learning;
  • Verifica finale obbligatoria per il rilascio dell’attestato;
  • accesso al corso consentito dopo aver completato la formazione generale e specifica come lavoratore.

Organizziamo il corso per preposti (12 ore) nelle nostre sedi o direttamente presso la tua azienda, in tutta Italia, con docenti qualificati e attestato valido su tutto il territorio nazionale.

L’aggiornamento biennale

Un altro cambiamento importante riguarda l’aggiornamento: per il preposto è biennale (ogni 2 anni), non più quinquennale, con una durata minima di 6 ore e le stesse modalità del corso base (presenza o videoconferenza sincrona, no e-learning).

Chi è già formato deve adeguarsi. Chi ha l’attestato da 8 ore va allineato ai nuovi contenuti e alla cadenza biennale. Ti aiutiamo a verificare attestati e scadenze e a pianificare per tempo l’aggiornamento per preposti: monitoriamo noi le cadenze formative, così nessuna scadenza ti coglie impreparato.

Preposto, dirigente, RSPP e RLS: le differenze

Il preposto è spesso confuso con altre figure della sicurezza. Ecco come si distinguono:

FiguraRuolo in sintesi
PrepostoSovrintende e vigila sul lavoro sul campo; interviene sui comportamenti scorretti.
DirigenteAttua le direttive del datore organizzando l’attività e vigilando; ha poteri più ampi del preposto.
RSPPResponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: consulente tecnico del datore, non ha poteri gerarchici.
RLSRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: eletto dai lavoratori, ne rappresenta le istanze.

Perché scegliere noi per la formazione dei preposti

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Domande frequenti sul preposto

Chi può essere nominato preposto?

Chiunque, in ragione del proprio ruolo, sovrintenda e controlli il lavoro di altri: capisquadra, capireparto, capicantiere, capiturno. Conta la funzione effettivamente svolta, non solo il titolo.

Il preposto è obbligatorio?

Con la Legge 215/2021 il datore di lavoro deve individuare il preposto o i preposti per le attività di vigilanza, anche negli appalti. Dove c’è chi coordina il lavoro altrui, quel ruolo va riconosciuto e formato.

Quante ore dura il corso per preposti?

Con il nuovo Accordo 2025 la durata è di 12 ore (in precedenza 8), con verifica finale obbligatoria.

Il corso preposti si può fare online?

Si svolge in presenza o in videoconferenza sincrona (equiparata alla presenza). Non è ammesso l’e-learning.

Ogni quanto va aggiornato?

L’aggiornamento è biennale (ogni 2 anni), con durata minima di 6 ore.

Un preposto senza nomina formale è comunque responsabile?

Sì. Per il principio di effettività (art. 299 D.Lgs. 81/2008), chi esercita di fatto i poteri del preposto ne assume le responsabilità anche senza incarico formale.

Che differenza c’è tra preposto e RSPP?

Il preposto ha poteri gerarchici e vigila sul campo; l’RSPP è un consulente tecnico del datore di lavoro e non ha poteri gerarchici sui lavoratori.

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Fonti: D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (artt. 2, 19, 26, 37, 299); Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (conversione del D.L. 146/2021); Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR). Il presente contenuto ha finalità informative e non sostituisce la consulenza professionale.

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