Sanzioni della L.R. 4/2026 in Lombardia: cosa si rischia e da quando

L.R. 4/2026 · art. 4 · sanzioni amministrative

Sanzioni della L.R. 4/2026 in Lombardia: cosa si rischia e da quando

La Legge Regionale 4/2026 prevede sanzioni per chi eroga formazione senza iscrizione, per chi non comunica i corsi e per gli attestati fuori piattaforma. Ecco gli importi, chi li applica e le tempistiche di decorrenza.

Aggiornato al 27 agosto 2026 · le date di decorrenza dipendono dalla pubblicazione sul BURL e vanno verificate sulle fonti ufficiali.

La Legge Regionale 4/2026 non si limita a introdurre nuove regole: le accompagna con un apparato sanzionatorio pensato per renderle effettive. Vale la pena conoscerlo con precisione — non per allarmarsi, ma per organizzarsi con ordine e sfruttare il periodo di adeguamento che la legge stessa prevede. Vediamo cosa dice l’art. 4, attenendoci al testo.

Le tre sanzioni previste

L’art. 4 della legge individua tre distinte violazioni, con importi crescenti in base alla gravità:

ViolazioneSanzioneMisura accessoria
Erogare corsi senza iscrizione nelle sezioni II e III dell’elenco regionale € 5.000 – 30.000 divieto di iscrizione fino a 12 mesi
Mancate comunicazioni in piattaforma nei tempi e modi previsti € 500 – 3.000
per ogni corso
sospensione dell’iscrizione fino a 6 mesi
Rilasciare attestati non generati dalla piattaforma € 100 – 600
per ogni attestato
attestati non validi ai fini della legge

Da notare due aspetti. Il primo: le sanzioni per le comunicazioni e per gli attestati sono per ogni corso e per ogni attestato — quindi, in caso di violazioni ripetute, gli importi si sommano. Il secondo: per gli attestati fuori piattaforma alla sanzione economica si aggiunge un effetto sostanziale, cioè la non validità dell’attestato ai fini della legge.

Chi applica le sanzioni

Le sanzioni amministrative sono irrogate dalle ATS (Agenzie di Tutela della Salute), che nell’ambito della riforma hanno anche accesso diretto ai dati della piattaforma per programmare le proprie attività di vigilanza e controllo. Gli introiti derivanti dalle sanzioni sono ripartiti tra le ATS e concorrono, tra l’altro, a finanziare le funzionalità della piattaforma e la sua continuità gestionale.

La revoca dell’iscrizione

Oltre alle sanzioni pecuniarie, la legge prevede una misura specifica: l’iscrizione all’elenco è revocata in caso di dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti. Dopo la revoca, il soggetto può ripresentare istanza di iscrizione soltanto trascorsi dodici mesi. È un deterrente forte contro le dichiarazioni non corrette in fase di iscrizione.

Da quando si applicano: la decorrenza graduale

Questo è il punto che offre respiro e che va comunicato con chiarezza. Le sanzioni non scattano tutte insieme, ma seguono l’entrata in vigore graduale prevista dall’art. 7:

  • Le sanzioni per erogazione senza iscrizione (e la revoca) si applicano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione delle delibere attuative sul BURL.
  • Le sanzioni per mancate comunicazioni e per attestati fuori piattaforma si applicano trascorsi 6 mesi dall’attivazione della piattaforma.
Il messaggio è: c’è tempo per adeguarsi. La legge prevede espressamente un periodo cuscinetto, soprattutto per le sanzioni legate al sistema informatico. L’atteggiamento giusto non è l’ansia dell’ultimo minuto, ma un adeguamento ordinato entro le scadenze. Le date esatte, legate alla pubblicazione sul BURL, vanno verificate sulle fonti ufficiali.

Chi riguardano le sanzioni (attenzione: anche le aziende)

È un punto spesso frainteso. Le sanzioni non riguardano solo gli enti di formazione. L’obbligo di comunicazione in piattaforma — e quindi la relativa sanzione in caso di inadempimento — si estende anche ai datori di lavoro che erogano direttamente la formazione ai propri lavoratori, preposti e dirigenti. Un’azienda che forma il personale internamente è quindi soggetta agli stessi obblighi di comunicazione, e alle stesse conseguenze in caso di omissione.

Come evitarle

La buona notizia è che evitare le sanzioni è, nella sostanza, semplice: significa operare correttamente all’interno del sistema. In pratica:

  • Per gli enti: iscriversi all’elenco regionale possedendo i requisiti, comunicare i corsi (avvio e conclusione) nei tempi previsti, e generare gli attestati dalla piattaforma.
  • Per le aziende che formano in casa: assolvere agli obblighi di comunicazione dei corsi tramite la piattaforma.
  • Per le aziende che si affidano a un fornitore: scegliere un ente iscritto all’elenco e che operi correttamente nel sistema — così gli attestati dei propri dipendenti sono validi e non si incorre in problemi indiretti.
📌 Approfondimenti collegati:
· Il quadro completo: Legge Regionale 4/2026: cosa cambia
· La piattaforma: Ge.Fo.S.: cos’è e come funziona
· Chi può formare: L’elenco regionale dei soggetti formatori
· La validità degli attestati: Attestati: quando sono validi

Domande frequenti sulle sanzioni

Quanto si rischia a erogare corsi senza iscrizione?

Da 5.000 a 30.000 euro, con divieto di iscrizione all’elenco fino a dodici mesi.

Le sanzioni valgono anche per le aziende?

Sì, per i datori di lavoro che formano direttamente il proprio personale: sono soggetti agli stessi obblighi di comunicazione e alle relative sanzioni in caso di omissione.

Chi applica le sanzioni?

Le ATS, che hanno anche accesso ai dati della piattaforma per la vigilanza. Gli introiti concorrono a finanziare la piattaforma.

Le sanzioni sono già in vigore?

No: seguono l’entrata in vigore graduale. Quelle sull’iscrizione decorrono 30 giorni dopo la pubblicazione delle delibere; quelle su comunicazioni e attestati 6 mesi dopo l’attivazione della piattaforma. Le date vanno verificate sul BURL.

Vuoi metterti al riparo da rischi con la formazione della tua azienda?

Ti aiutiamo a capire cosa serve per essere in regola con la nuova normativa lombarda e a pianificare la formazione in modo conforme. Scrivici: valutiamo insieme la tua situazione, senza impegno.

Fonti: Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4, art. 4 e 7 (come modificata dalla L.R. 30 giugno 2026, n. 17); DGR n. XII/6661 del 3 agosto 2026 di attuazione. Articolo a finalità informative, aggiornato alla data indicata. Le date di decorrenza dipendono dalla pubblicazione sul BURL e vanno verificate sulle fonti ufficiali. Non costituisce consulenza legale.

Related Articles

Responses

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *