Elenco regionale dei soggetti formatori in Lombardia: chi può fare formazione
Elenco regionale dei soggetti formatori in Lombardia: chi può fare formazione sicurezza
La Legge Regionale 4/2026 istituisce un elenco regionale dei soggetti formatori: per erogare corsi validi in Lombardia occorre esserci iscritti. Ecco le tre sezioni, i requisiti, come un’azienda può verificare il proprio fornitore e come un ente può iscriversi.
Aggiornato al 27 agosto 2026 · le modalità operative di iscrizione diventano definitive con la pubblicazione della delibera sul BURL.
È uno dei cardini della riforma introdotta dalla Legge Regionale 4/2026: da quando il sistema sarà operativo, per erogare formazione sulla sicurezza in Lombardia non basterà più essere un ente generico, ma occorrerà essere iscritti all’elenco regionale dei soggetti formatori. Per le aziende questo significa un modo concreto per capire se il proprio fornitore è affidabile; per gli enti, un requisito da soddisfare per continuare a operare. Vediamo cosa dice la legge, attenendoci al testo dell’art. 2.
Cos’è l’elenco regionale dei soggetti formatori
L’art. 2 della L.R. 4/2026 istituisce, presso la struttura regionale competente in materia di sanità, un elenco regionale dei soggetti formatori abilitati a erogare corsi di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio lombardo. È lo strumento con cui la Regione seleziona e rende riconoscibili gli operatori qualificati, in un’ottica di innalzamento della qualità e di contrasto alla formazione non verificabile.
Il punto chiave, che cambia le regole del gioco: l’iscrizione all’elenco abilita all’erogazione dei corsi nel territorio regionale. In prospettiva, quindi, l’elenco diventa il discrimine tra chi può erogare formazione valida in Lombardia e chi no.
Le tre sezioni dell’elenco
L’elenco è articolato in tre sezioni, che raggruppano i soggetti in base alla loro natura:
Soggetti istituzionali
I soggetti formatori istituzionali individuati dall’Accordo Stato-Regioni, ai quali la legge aggiunge espressamente ASST, AREU, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e Polis-Lombardia. Sono iscritti di diritto.
Soggetti accreditati
I soggetti accreditati al sistema regionale di istruzione, formazione e lavoro (L.R. 19/2007), in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Altri soggetti formatori
Gli ulteriori soggetti formatori individuati dall’Accordo Stato-Regioni, anch’essi tenuti al possesso dei requisiti aggiuntivi.
L’elenco ricomprende anche le strutture formative o di servizio di diretta emanazione di tali soggetti. La distinzione in sezioni conta, perché i requisiti richiesti — e la stessa modalità di ingresso — cambiano a seconda della categoria.
I requisiti per iscriversi (sezioni II e III)
Mentre i soggetti della Sezione I sono iscritti di diritto, per le sezioni II e III la legge richiede il possesso di requisiti specifici. È il punto su cui è più importante attenersi a ciò che il testo dice davvero:
- Esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro. Con un’eccezione rilevante: per i corsi rivolti a lavoratori, dirigenti o preposti (punto 2, Parte II dell’Accordo Stato-Regioni), per la Sezione II è sufficiente il requisito dell’accreditamento regionale, senza dover dimostrare la triennalità.
- Assenza di procedure concorsuali in corso: per la Sezione II la legge cita espressamente la liquidazione giudiziale e le altre procedure concorsuali.
- Nessun provvedimento sanzionatorio per gravi violazioni di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/2008 nei due anni precedenti la domanda.
Cosa comporta l’iscrizione
L’iscrizione all’elenco abilita il soggetto all’erogazione di corsi di formazione o aggiornamento nel territorio regionale (art. 2, comma 7). In altre parole, è la condizione che consente di operare validamente in Lombardia una volta che il sistema sarà a regime. La legge prevede anche che l’iscrizione possa essere revocata in caso di dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti, con possibilità di ripresentare istanza dopo dodici mesi.
Come un’azienda può verificare il proprio fornitore
Per un datore di lavoro o un RSPP, questa è la parte più utile nella pratica. La legge stabilisce un principio semplice e prezioso: l’elenco è pubblicato sul sito della Regione. Questo significa che, quando il sistema sarà operativo, chiunque potrà consultare pubblicamente l’elenco e verificare se un ente di formazione è iscritto — e quindi abilitato a erogare corsi validi in Lombardia.
Come un ente può iscriversi
Per un ente di formazione, l’iscrizione all’elenco è il passaggio che consente di continuare a operare in Lombardia. La legge affida a una deliberazione della Giunta regionale il compito di definire le modalità concrete di iscrizione, di tenuta e aggiornamento dell’elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti. Tale delibera attuativa (DGR n. XII/6661 del 3 agosto 2026) disciplina questi aspetti, che diventano pienamente operativi con la pubblicazione sul BURL.
Cosa rischia chi opera senza iscrizione
La legge accompagna l’obbligo con una sanzione significativa: chi eroga corsi senza essere iscritto nelle sezioni II e III dell’elenco è soggetto a una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, con divieto di iscrizione fino a dodici mesi. Le sanzioni sono irrogate dalle ATS. È la ragione per cui, per gli enti, l’iscrizione non è un adempimento rinviabile, e per cui, per le aziende, verificare il fornitore diventa un accorgimento di tutela. Il quadro completo degli importi è nella guida sulle sanzioni della L.R. 4/2026.
Le tempistiche di decorrenza degli obblighi seguono l’entrata in vigore graduale prevista dalla legge, legata alla pubblicazione della delibera e all’attivazione della piattaforma Ge.Fo.S.
· Il quadro completo: Legge Regionale 4/2026: cosa cambia
· La piattaforma: Ge.Fo.S.: cos’è e come funziona
· La validità degli attestati: Attestati: quando sono validi
· Le sanzioni: cosa si rischia con la L.R. 4/2026
Domande frequenti sull’elenco regionale
Chi è iscritto di diritto?
I soggetti istituzionali della Sezione I: quelli individuati dall’Accordo Stato-Regioni più ASST, AREU, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e Polis-Lombardia.
Che requisiti servono per la Sezione II?
L’accreditamento al sistema regionale (L.R. 19/2007) e, in generale, un’esperienza triennale in formazione sulla sicurezza — con l’eccezione dei corsi per lavoratori, dirigenti e preposti, per i quali basta l’accreditamento regionale. Inoltre l’assenza di procedure concorsuali e di sanzioni per gravi violazioni nei due anni precedenti.
Come faccio a sapere se un ente è iscritto?
L’elenco è pubblicato sul sito della Regione: quando il sistema sarà operativo, sarà consultabile pubblicamente per verificare l’iscrizione di un soggetto formatore.
Cosa succede a chi eroga corsi senza iscrizione?
È prevista una sanzione da 5.000 a 30.000 euro, con divieto di iscrizione fino a dodici mesi, irrogata dalle ATS.
L’iscrizione vale per tutti i corsi sulla sicurezza?
Riguarda i corsi nell’ambito della L.R. 4/2026. Restano esclusi, ad esempio, i corsi di prevenzione incendi, i generatori a vapore e la formazione amianto: per il dettaglio delle esclusioni, vedi la guida completa alla legge.
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Fonti: Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4, art. 2 e 4 (come modificata dalla L.R. 30 giugno 2026, n. 17); DGR n. XII/6661 del 3 agosto 2026 di attuazione. Articolo a finalità informative, aggiornato alla data indicata. Le modalità operative di iscrizione e consultazione diventano definitive con la pubblicazione sul BURL e vanno verificate sulle fonti ufficiali. Non costituisce consulenza legale.
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