Come iscriversi all’elenco regionale dei soggetti formatori in Lombardia (L.R. 4/2026)

L.R. 4/2026 · Sezione II · accreditamento L.R. 19/2007 · piattaforma SIUO

Come iscriversi all’elenco regionale dei soggetti formatori in Lombardia: la guida completa

Per erogare corsi di sicurezza validi in Lombardia con la L.R. 4/2026 occorrerà essere iscritti all’elenco regionale dei soggetti formatori. Ma il passaggio decisivo, per gli enti di formazione, è l’accreditamento regionale. Ecco chi può iscriversi, quali requisiti servono, come si presenta la domanda e con quali tempistiche.

Aggiornato al 31 agosto 2026 · le modalità operative dell’iscrizione all’elenco L.R. 4/2026 diventano definitive con la pubblicazione della delibera sul BURL.

La Legge Regionale 4/2026 ha introdotto un elenco regionale dei soggetti formatori: da quando il sistema sarà operativo, solo chi vi è iscritto potrà erogare corsi di formazione sulla sicurezza validi in Lombardia. Per un ente di formazione, entrare in questo elenco (in particolare nella Sezione II) passa da un requisito preciso: essere accreditato al sistema regionale di istruzione e formazione professionale ai sensi della L.R. 19/2007. Questa guida spiega l’intero percorso, distinguendo con onestà ciò che è già definito da ciò che diventerà operativo con i provvedimenti attuativi.

Il quadro: l’elenco e le sue tre sezioni

Art. 2La L.R. 4/2026 istituisce presso la struttura regionale competente in materia di sanità un elenco regionale dei soggetti formatori, articolato in tre sezioni:

  • Sezione I — istituzionali: i soggetti individuati dall’Accordo Stato-Regioni, più ASST, AREU, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e Polis-Lombardia. Sono iscritti di diritto.
  • Sezione II — accreditati: i soggetti accreditati al sistema regionale di istruzione, formazione e lavoro (L.R. 19/2007), con gli ulteriori requisiti previsti. È la sezione della maggior parte degli enti di formazione privati.
  • Sezione III — altri soggetti: ulteriori soggetti individuati dall’Accordo Stato-Regioni, con i requisiti aggiuntivi di legge.

Per un ente di formazione che opera sul mercato — come una società che eroga corsi per la sicurezza — la porta d’ingresso naturale è la Sezione II. E il presupposto della Sezione II è l’accreditamento regionale. Per questo la parte più corposa di questa guida è dedicata proprio all’accreditamento.

I requisiti richiesti dalla L.R. 4/2026

Per le sezioni II e III, oltre a quanto già previsto dall’Accordo Stato-Regioni, la legge richiede:

  • un’esperienza triennale in materia di formazione su salute e sicurezza sul lavoro. Eccezione rilevante: per i corsi rivolti a lavoratori, dirigenti e preposti, per la Sezione II è sufficiente il requisito dell’accreditamento regionale, senza dover dimostrare la triennalità;
  • l’assenza di procedure concorsuali in corso (per la Sezione II la legge cita espressamente la liquidazione giudiziale e le altre procedure concorsuali);
  • il non essere stati destinatari, nei due anni precedenti la domanda, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/2008.

Come si vede, il filo conduttore per la Sezione II è l’accreditamento: è il requisito che apre tutti gli altri. Vediamo cos’è e come si ottiene.

Il cardine: l’accreditamento regionale (L.R. 19/2007)

L’accreditamento è il riconoscimento con cui la Regione Lombardia iscrive un operatore all’Albo degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale. È lo stesso sistema che consente, tra l’altro, l’accesso ai finanziamenti pubblici regionali. L’albo è organizzato in due sezioni: la Sezione A (percorsi di secondo ciclo, diritto-dovere e obbligo di istruzione) e la Sezione B (specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della L.R. 19/2007).

Per la formazione sulla sicurezza rileva la Sezione B. La formazione obbligatoria dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e delle altre figure rientra infatti nella formazione continua e permanente: è la sezione dell’albo a cui guardare per operare come soggetto formatore accreditato.

Chi può chiedere l’accreditamento

Secondo le disposizioni regionali, possono chiedere l’iscrizione all’albo:

  • le imprese;
  • le società e gli enti dotati di riconoscimento giuridico;
  • i soggetti emanazione delle parti sociali, in possesso dei requisiti previsti;
  • gli enti pubblici, singoli o associati, con capacità giuridica e autonomia statutaria, il cui statuto preveda un riferimento anche non esclusivo ad attività formative.
Attenzione a due punti pratici. Le imprese individuali non possono presentare domanda di accreditamento. Inoltre l’operatore deve dotarsi di almeno una unità organizzativa (sede) ubicata nel territorio lombardo: è un requisito imprescindibile.

I requisiti dell’accreditamento

Il Modello Operativo di accreditamento della Regione elenca in dettaglio i requisiti minimi che l’ente deve possedere al momento della domanda, raggruppati per categorie. In sintesi:

CategoriaCosa riguarda
Requisiti giuridiciNatura e forma del soggetto, statuto, capacità giuridica
Sistema di gestione della qualitàCertificazione/sistema qualità dell’organizzazione formativa
Dotazione strutturaleSedi, aule e spazi idonei all’attività formativa, con i minimi previsti
Requisiti finanziariSolidità economico-finanziaria dell’operatore
Requisiti professionaliFigure e competenze professionali richieste (direzione, coordinamento, ecc.)
Modello organizzativo e codice eticoAssetto organizzativo e gestionale, codice etico
Affidabilità e solvibilitàAttestazione bancaria di affidabilità e solvibilità (non richiesta agli enti pubblici)
Copertura assicurativaPolizze idonee a copertura dell’attività

I dettagli puntuali di ciascuna categoria (ad esempio i requisiti strutturali minimi delle sedi, i profili professionali, i parametri finanziari) sono definiti dal Modello Operativo regionale e vengono periodicamente aggiornati: è essenziale fare riferimento alla versione vigente pubblicata dalla Regione al momento della domanda. La Regione pubblica anche avvisi annuali sul mantenimento dei requisiti.

La procedura di accreditamento, passo per passo

La domanda si presenta interamente online. Ecco il percorso tipico:

  1. Verifica dei requisiti. Prima di tutto, l’ente verifica di possedere i requisiti del Modello Operativo (giuridici, strutturali, professionali, finanziari, qualità, assicurativi).
  2. Profilazione sulla piattaforma. L’accesso avviene tramite la piattaforma web regionale SIUO (siuo.servizirl.it), previa profilazione dell’operatore.
  3. Compilazione e firma della domanda. La domanda è firmata dal legale rappresentante con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o identità digitale, e inoltrata sulla piattaforma con gli allegati richiesti.
  4. Istruttoria regionale. La Direzione competente esamina l’istanza e la documentazione, con eventuali verifiche.
  5. Iscrizione all’albo. In assenza di irregolarità, il procedimento si conclude e l’iscrizione diventa definitiva entro 60 giorni dalla data di invio dell’istanza; il numero di iscrizione è comunicato via PEC.
Un’indicazione utile della Regione: per chiarimenti e assistenza alla presentazione della domanda ci si può rivolgere direttamente ai funzionari regionali (numero verde 800.318.318), senza che sia necessaria l’intermediazione di alcun consulente.

Le finestre temporali per presentare domanda

Questo è un punto operativo da tenere bene a mente, perché le domande non si presentano in qualsiasi momento:

Le domande di accreditamento si possono presentare dal 10 gennaio al 31 luglio e dal 1° settembre al 20 dicembre di ogni anno. Chi intende accreditarsi deve quindi pianificare la domanda all’interno di queste finestre.

Considerando che l’istruttoria si conclude entro 60 giorni, un ente che parte oggi deve mettere in conto il tempo per predisporre i requisiti (soprattutto quelli strutturali e di qualità, che possono richiedere adeguamenti), più i tempi della finestra e dell’istruttoria.

Dall’accreditamento all’iscrizione nell’elenco L.R. 4/2026

Ottenuto l’accreditamento (Sezione B), l’ente possiede il presupposto per rientrare nella Sezione II dell’elenco regionale dei soggetti formatori introdotto dalla L.R. 4/2026 — a cui si aggiungono gli altri requisiti di legge (assenza di procedure concorsuali, nessuna sanzione grave nei due anni, ed esperienza triennale dove richiesta).

Il punto ancora in divenire. Le modalità operative puntuali con cui si presenta la domanda di iscrizione all’elenco dei soggetti formatori (tempi, portale, documentazione specifica) sono demandate dalla legge a una deliberazione della Giunta regionale e diventano pienamente operative con la pubblicazione sul BURL. Fino ad allora, il riferimento certo è l’accreditamento regionale descritto sopra; per la procedura di iscrizione all’elenco vero e proprio occorre attendere e verificare il provvedimento attuativo. Aggiorneremo questa guida appena le modalità saranno ufficiali.

In pratica: l’accreditamento è il lavoro che si può (e conviene) avviare fin da subito, perché è il requisito che richiede più tempo; l’iscrizione all’elenco sarà il passaggio finale, da completare quando la Regione ne pubblicherà le modalità.

Checklist di auto-valutazione

Prima di avviare il percorso, queste domande aiutano a capire a che punto sei:

  • Sei una società o un ente con riconoscimento giuridico (non un’impresa individuale)?
  • Hai almeno una sede operativa in Lombardia?
  • Sei già accreditato in Sezione B, oppure devi ancora avviare l’accreditamento?
  • Hai un sistema di gestione della qualità e sedi/aule conformi ai requisiti strutturali?
  • Hai le figure professionali richieste e i requisiti finanziari e assicurativi?
  • Hai un’esperienza triennale documentabile in formazione salute e sicurezza (dove richiesta)?
  • Sei esente da procedure concorsuali e da sanzioni gravi (All. I D.Lgs. 81/08) negli ultimi due anni?

Se hai risposto “sì” a tutto, sei nella condizione ideale per completare rapidamente il percorso. Se alcuni punti sono scoperti — tipicamente l’accreditamento o i requisiti strutturali — è lì che conviene concentrare il lavoro fin da ora.

📌 Approfondimenti collegati sulla L.R. 4/2026:
· Il quadro completo: Legge Regionale 4/2026: cosa cambia
· Chi può fare formazione: L’elenco regionale dei soggetti formatori
· La piattaforma: Ge.Fo.S.: cos’è e come funziona
· Le sanzioni: cosa si rischia con la L.R. 4/2026

Domande frequenti

Serve l’accreditamento regionale per erogare corsi di sicurezza in Lombardia?

Per rientrare nella Sezione II dell’elenco dei soggetti formatori (quella degli enti privati) sì: l’accreditamento al sistema regionale (L.R. 19/2007), in Sezione B, è il presupposto richiesto dalla L.R. 4/2026.

Un’impresa individuale può accreditarsi?

No: le imprese individuali non possono presentare domanda di accreditamento. Servono società o enti con riconoscimento giuridico.

Dove si presenta la domanda di accreditamento?

Sulla piattaforma web regionale SIUO, previa profilazione, con domanda firmata digitalmente dal legale rappresentante.

Quando si può presentare la domanda?

Nelle due finestre annuali: dal 10 gennaio al 31 luglio e dal 1° settembre al 20 dicembre.

Quanto dura l’iter?

L’iscrizione all’albo diventa definitiva entro 60 giorni dalla data di invio dell’istanza, con comunicazione via PEC.

E l’iscrizione all’elenco della L.R. 4/2026?

È il passaggio finale, distinto dall’accreditamento: le modalità operative sono definite dalla delibera attuativa e diventano operative con la pubblicazione sul BURL. Conviene intanto avviare l’accreditamento, che è la parte più lunga.

Hai bisogno di orientarti nella nuova normativa lombarda?

Seguiamo da vicino l’evoluzione della L.R. 4/2026 e della piattaforma Ge.Fo.S. Se vuoi un confronto sul tema — come azienda o come operatore della formazione — scrivici: siamo a disposizione.

Fonti: Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4 (come modificata dalla L.R. 30 giugno 2026, n. 17); L.R. 6 agosto 2007, n. 19; portale della Regione Lombardia — Accreditamento operatori per i servizi di istruzione e formazione professionale (Albo regionale, piattaforma SIUO). Articolo a finalità informative, aggiornato alla data indicata. I requisiti e le modalità operative sono definiti dai provvedimenti regionali vigenti e, per l’iscrizione all’elenco L.R. 4/2026, dalla delibera attuativa pubblicata sul BURL: vanno sempre verificati sulle fonti ufficiali. Non costituisce consulenza legale.

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