Nuova legge sulla formazione per la sicurezza in Lombardia: cosa cambia davvero
Nuova legge sulla formazione per la sicurezza in Lombardia: cosa cambia davvero
La Regione Lombardia ha introdotto un elenco regionale dei soggetti formatori, una piattaforma di tracciamento dei corsi (Ge.Fo.S.) e un sistema di sanzioni. Ecco cosa stabilisce la legge, cosa prevede la delibera attuativa e quali sono le tempistiche — spiegato punto per punto, sul testo della norma.
Aggiornato al 27 agosto 2026 · materia in evoluzione: la delibera attuativa (DGR XII/6661) è stata adottata; l’attivazione della piattaforma è attesa con la pubblicazione sul BURL.
Con la Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4, la Lombardia interviene su un tema delicato: la qualità e la verificabilità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La legge non sostituisce le regole nazionali del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni 2025, ma vi si aggiunge sul territorio lombardo, introducendo tre novità che cambieranno il modo in cui i corsi vengono erogati, tracciati e controllati. Con la DGR n. XII/6661 del 3 agosto 2026 la Regione ne ha avviato l’attuazione, dando un nome alla piattaforma — Ge.Fo.S. (Gestione Formazione Sicurezza). In questa guida spieghiamo cosa prevede, attenendoci a ciò che è effettivamente scritto nella norma e nei provvedimenti attuativi.
Le tre novità in sintesi
La legge poggia su tre pilastri, che vale la pena tenere a mente perché tutto il resto ne discende:
- Un elenco regionale dei soggetti formatori (art. 2): per erogare corsi validi in Lombardia occorrerà essere iscritti in questo elenco, articolato in tre sezioni con requisiti diversi.
- Una piattaforma informatica regionale (art. 3), denominata Ge.Fo.S.: i corsi andranno comunicati alla Regione — avvio, allievi, calendario e conclusione — e gli attestati validi saranno generati dalla piattaforma stessa.
- Un sistema di sanzioni (art. 4): sono previste sanzioni amministrative per chi eroga corsi senza iscrizione, per chi non effettua le comunicazioni e per chi rilascia attestati non generati dalla piattaforma.
La finalità dichiarata dall’art. 1 è migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso una formazione più tracciabile e verificabile. In pratica, la Regione si dota degli strumenti per sapere chi forma, cosa e come — e per intervenire quando la formazione non rispetta le regole.
A quali corsi si applica (e a quali no)
Un punto pratico che conviene chiarire subito, perché evita fraintendimenti. La legge riguarda i corsi di formazione e aggiornamento previsti dal D.Lgs. 81/2008, ma l’art. 1 esclude espressamente dal proprio ambito alcune tipologie:
- i corsi di prevenzione incendi disciplinati dall’art. 46 del D.Lgs. 81/2008;
- i corsi abilitanti per la conduzione di generatori a vapore (art. 73 bis D.Lgs. 81/2008);
- la formazione professionale per gli addetti alla rimozione e allo smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate;
- i corsi oggetto di disposizioni statali che non prevedano specifiche competenze regionali.
In altre parole, la formazione antincendio, ad esempio, segue la propria disciplina nazionale e resta fuori dal perimetro di questa legge regionale. Per tutto il resto della formazione sicurezza — lavoratori, preposti, dirigenti, attrezzature e così via — le nuove regole si applicheranno.
1. L’elenco regionale dei soggetti formatori
Art. 2Il cuore della riforma. Presso la struttura regionale competente in materia di sanità viene istituito un elenco regionale dei soggetti formatori, articolato in tre sezioni:
- Sezione I — soggetti formatori istituzionali. Sono quelli individuati dall’Accordo Stato-Regioni, ai quali la legge aggiunge espressamente le Aziende socio sanitarie territoriali (ASST), l’Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU), le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e Polis-Lombardia. Questi soggetti sono iscritti di diritto.
- Sezione II — soggetti formatori accreditati. Sono i soggetti accreditati al sistema regionale di istruzione, formazione e lavoro (L.R. 19/2007), che devono possedere ulteriori requisiti (vedi sotto).
- Sezione III — altri soggetti formatori. Sono gli ulteriori soggetti individuati dall’Accordo Stato-Regioni, anch’essi tenuti a requisiti aggiuntivi.
I requisiti per le sezioni II e III
Qui è importante attenersi a ciò che la legge dice davvero. Per i soggetti accreditati (sez. II) e per gli altri soggetti (sez. III), oltre a quanto già previsto dall’Accordo Stato-Regioni e dalla normativa statale, la legge richiede:
- un’esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro. Con un’eccezione rilevante: per i corsi rivolti a lavoratori, dirigenti o preposti (punto 2, Parte II dell’Accordo Stato-Regioni), per la sezione II è sufficiente il requisito dell’accreditamento regionale, senza la triennalità;
- l’assenza di procedure concorsuali in corso (per la sez. II, la legge cita espressamente la liquidazione giudiziale e altre procedure concorsuali);
- il non essere stati destinatari, nei due anni precedenti la domanda, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/2008.
L’iscrizione nell’elenco abilita il soggetto formatore a erogare corsi di formazione o aggiornamento nel territorio regionale (art. 2, comma 7). L’elenco, precisa la legge, è pubblicato sul sito della Regione — un dettaglio non secondario, perché significa che chiunque, azienda o consulente, potrà verificare pubblicamente se un ente è iscritto. Approfondiamo requisiti e modalità nella guida dedicata all’elenco regionale dei soggetti formatori.
2. La piattaforma Ge.Fo.S.
Art. 3La seconda novità è una piattaforma informatica regionale, realizzata presso la struttura competente in materia di sanità e interoperabile con il sistema informativo nazionale SIISL. Con la delibera attuativa la piattaforma ha assunto il nome di Ge.Fo.S. — Gestione Formazione Sicurezza: raccoglie i dati di ogni corso dalla programmazione fino al rilascio dell’attestato. Le ATS vi accedono per programmare e svolgere le attività di vigilanza e controllo; un accesso è previsto, previa intesa, anche per l’Ispettorato nazionale del lavoro.
Cosa comporta in concreto per chi eroga formazione. I soggetti formatori dovranno:
- inserire nella piattaforma la comunicazione di avvio di ciascun corso, comprensiva dell’elenco degli allievi e del calendario;
- comunicare la conclusione del corso entro trenta giorni dalla sua fine, sempre tramite la piattaforma.
C’è poi un aspetto che tocca il senso stesso della riforma: gli attestati validi saranno generati dalla piattaforma stessa, con gli elementi minimi previsti dall’Accordo Stato-Regioni. È qui che si gioca la lotta agli attestati non verificabili: la “prova” della formazione si sposta dal semplice foglio all’esistenza di un tracciato coerente dell’intero corso all’interno del sistema regionale. Vedi il funzionamento nel dettaglio nella guida su cos’è e come funziona Ge.Fo.S.
3. Le sanzioni
Art. 4La legge accompagna le nuove regole con un apparato sanzionatorio, la cui applicazione spetta alle ATS. Gli importi previsti dal testo:
| Violazione | Sanzione amministrativa | Misura accessoria |
|---|---|---|
| Erogare corsi senza iscrizione nelle sezioni II e III dell’elenco | da € 5.000 a € 30.000 | divieto di iscrizione fino a 12 mesi |
| Mancate comunicazioni in piattaforma nei tempi e modi previsti | da € 500 a € 3.000 per ogni corso | sospensione dell’iscrizione fino a 6 mesi |
| Rilascio di attestati non generati dalla piattaforma | da € 100 a € 600 per ogni attestato | gli attestati non sono validi ai fini della presente legge |
La legge prevede inoltre la revoca dell’iscrizione in caso di dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti, con possibilità di ripresentare istanza dopo dodici mesi. Gli introiti delle sanzioni sono ripartiti tra le ATS e concorrono anche a finanziare la piattaforma. Tutti gli importi, chi li applica e le tempistiche di decorrenza nella guida dedicata alle sanzioni della L.R. 4/2026.
Il segnale è chiaro: non si tratta di un adempimento formale. La Regione ha stanziato risorse dedicate (l’art. 9 quantifica la spesa in 1,2 milioni di euro annui) e ha costruito un sistema pensato per essere fatto rispettare.
Il punto spesso trascurato: la formazione interna delle aziende
C’è un aspetto che rischia di passare inosservato, ma che coinvolge molte più realtà di quanto si pensi. L’obbligo di comunicazione in piattaforma non riguarda soltanto gli enti di formazione: l’art. 3, comma 3, lo estende anche ai datori di lavoro che erogano direttamente i corsi ai propri lavoratori, preposti e dirigenti, alle condizioni previste dall’Accordo Stato-Regioni.
Da quando si applica: le tempistiche
Art. 7Questo è il punto su cui è più facile fare confusione, ed è dove la lettura attenta fa la differenza. La legge è in vigore dal 13 febbraio 2026, ma i suoi obblighi principali non erano immediatamente operativi: la legge stessa li ha legati all’emanazione dei provvedimenti attuativi della Giunta, arrivati con la DGR XII/6661 del 3 agosto 2026.
Il meccanismo, in ordine:
- La Giunta ha adottato la delibera attuativa (DGR XII/6661) che disciplina elenco e piattaforma Ge.Fo.S.
- La pubblicazione sul BURL determina l’attivazione della piattaforma: secondo le informazioni disponibili è attesa per il 9 ottobre 2026.
- Gli obblighi di iscrizione all’elenco e le comunicazioni decorrono dal 31° giorno successivo alla pubblicazione sul BURL.
- Le sanzioni per mancata comunicazione dei corsi e attestati fuori piattaforma decorrono sei mesi dopo l’attivazione della piattaforma.
Due conseguenze pratiche. La prima: c’è una data di riferimento concreta — l’attivazione attesa per il 9 ottobre 2026 — dalla quale partono i termini per iscrizione e comunicazioni. La seconda, spesso ignorata: è previsto un periodo cuscinetto di sei mesi dopo l’attivazione prima che scattino le sanzioni legate alle comunicazioni e agli attestati — un margine pensato per consentire ad aziende ed enti di adeguarsi. Trattandosi di date che dipendono dalla pubblicazione ufficiale, vanno confermate sul BURL.
Cosa è certo e cosa va ancora confermato
In un momento in cui circolano molte interpretazioni, la cosa più utile è distinguere con nettezza ciò che è stabilito da ciò che va verificato sulle fonti ufficiali. È l’unico modo per non prendere decisioni su regole non ancora definitive.
✓ Stabilito
- Esistono l’elenco regionale (in 3 sezioni) e la piattaforma Ge.Fo.S.
- Per le sezioni II e III servono accreditamento ed esperienza triennale (con l’eccezione per lavoratori/dirigenti/preposti)
- I corsi vanno comunicati: avvio, allievi, calendario, e chiusura entro 30 giorni
- Gli attestati validi sono generati dalla piattaforma
- Anche i datori di lavoro che formano in casa sono coinvolti
- Gli importi delle sanzioni e l’impianto graduale di entrata in vigore
- La delibera attuativa (DGR XII/6661 del 3 agosto 2026)
⏳ Da confermare sulle fonti ufficiali
- La data esatta di pubblicazione sul BURL e di attivazione (indicata al 9 ottobre 2026)
- Il dettaglio tecnico del criterio del “server” per la FAD su più regioni
- Le modalità operative puntuali di iscrizione e di utilizzo della piattaforma
- Il calendario definitivo di decorrenza di obblighi e sanzioni
Un consiglio pratico: in questa fase è bene fare riferimento al testo ufficiale della delibera e alla pubblicazione sul BURL, più che ai riassunti che ne circolano. Le date e i dettagli operativi diventano definitivi con la pubblicazione ufficiale.
Cosa fare adesso
Ora che la delibera attuativa è stata adottata e l’attivazione della piattaforma si avvicina, ci sono cose concrete da fare fin da subito, sia per gli enti di formazione sia per le aziende.
Se sei un’azienda
- Verifica che il tuo fornitore di formazione sia in condizione di iscriversi all’elenco regionale: l’elenco sarà pubblico sul sito della Regione.
- Se svolgi formazione internamente, preparati a comunicarla tramite Ge.Fo.S. secondo le modalità previste.
- Fai il punto sulle scadenze formative del personale, così da programmare i rinnovi con ordine nella fase di transizione.
Se sei un ente di formazione
- Verifica la tua posizione rispetto ai requisiti delle sezioni II o III, a partire dall’accreditamento al sistema regionale (L.R. 19/2007).
- Prepara i tuoi processi interni all’inserimento dei corsi in Ge.Fo.S. e alla generazione degli attestati dalla piattaforma.
- Segui la pubblicazione della delibera sul BURL: da lì partono i termini per iscrizione e comunicazioni.
· Ge.Fo.S.: cos’è e come funziona la piattaforma
· L’elenco regionale dei soggetti formatori: chi può formare
· Attestati di formazione: quando sono validi
· Le sanzioni della L.R. 4/2026: cosa si rischia
Hai dubbi se la tua formazione è a norma con la nuova legge?
Siamo a disposizione per aiutarti a orientarti nella transizione e a pianificare la formazione della tua azienda in modo conforme. Scrivici: valutiamo insieme la tua situazione, senza impegno.
Fonti: testo integrale della Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4 (BURL n. 7 del 13 febbraio 2026), come modificata dalla L.R. 30 giugno 2026, n. 17; DGR n. XII/6661 del 3 agosto 2026 di attuazione. Questo articolo ha finalità informative e riflette il quadro normativo alla data di aggiornamento indicata. La materia è in evoluzione: date e dettagli operativi diventano definitivi con la pubblicazione sul BURL e vanno verificati sulle fonti ufficiali. Non costituisce consulenza legale.
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