Attestati di formazione sicurezza in Lombardia: quando sono validi con la nuova legge
Attestati di formazione sicurezza in Lombardia: quando sono validi con la nuova legge
Con la L.R. 4/2026 gli attestati validi saranno quelli generati dalla piattaforma regionale Ge.Fo.S. Ecco cosa cambia, cosa succede agli attestati già conseguiti e come gestire quelli dei neoassunti formati altrove.
Aggiornato al 27 agosto 2026 · gli aspetti operativi e della fase transitoria vanno confermati con la pubblicazione sul BURL.
È la domanda che più preoccupa aziende, RSPP e responsabili del personale in questi mesi: i miei attestati resteranno validi? La Legge Regionale 4/2026 cambia infatti il modo in cui la validità di un attestato viene garantita. Vediamo cosa dice la norma, distinguendo con nettezza ciò che è stabilito da ciò che va ancora confermato — perché su un tema così, la precisione conta più di tutto.
Cosa cambia per gli attestati
Il cuore della novità è semplice da enunciare: con la L.R. 4/2026, una volta che il sistema sarà operativo, gli attestati validi ai fini della legge saranno quelli generati dalla piattaforma regionale Ge.Fo.S., con gli elementi minimi previsti dall’Accordo Stato-Regioni. Non è più sufficiente, cioè, un attestato prodotto autonomamente dall’ente: la validità è legata al fatto che l’attestato sia emesso attraverso il sistema regionale, a valle di un corso regolarmente tracciato (avvio, allievi, calendario, conclusione).
Perché: la fine della “formazione cartolare”
La ragione di questa scelta è dichiarata: contrastare la cosiddetta “formazione cartolare” — corsi documentati sulla carta ma non sempre realmente svolti — e gli attestati non verificabili. Legando l’attestato a un percorso tracciato e consultabile dalle ATS, la Regione rende ogni certificazione riconducibile a un corso reale. È un cambio di paradigma che, nel medio periodo, va a vantaggio degli enti seri e delle aziende che fanno formazione fatta bene.
Gli attestati già conseguiti prima dell’attivazione
Qui serve la massima onestà, perché è il punto su cui circolano più incertezze. Il principio della validità “dalla piattaforma” riguarda la formazione erogata nel nuovo sistema, una volta attivo. La legge disciplina l’attività formativa futura all’interno del regime regionale; in linea generale, la formazione già validamente svolta secondo la normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni) è stata conseguita secondo le regole in vigore in quel momento.
Il tema pratico: i neoassunti formati altrove
C’è una situazione concreta che tocca da vicino chi gestisce il personale. Quando assumi una persona già formata presso un altro soggetto, oggi ti affidi all’attestato che ti presenta. Uno degli effetti attesi del nuovo sistema è proprio rendere più verificabile la formazione pregressa: attestati generati dalla piattaforma sono, per costruzione, riconducibili a un corso tracciato.
Attestati non validi: cosa comporta
La legge è netta su un punto: chi rilascia attestati non generati dalla piattaforma incorre in una sanzione da 100 a 600 euro per ogni attestato, e — aspetto ancora più rilevante — quegli attestati non sono validi ai fini della presente legge. Questo doppio effetto (sanzione economica + invalidità) è il meccanismo con cui la Regione rende concreto l’obbligo di passare dal sistema.
Per un’azienda, la conseguenza pratica è chiara: affidarsi a un fornitore che opera correttamente all’interno del sistema regionale non è solo una questione di forma, ma la garanzia che gli attestati dei propri lavoratori siano validi.
Cosa fare adesso
- Fai il punto sulle scadenze formative dei tuoi dipendenti, così da programmare rinnovi e nuovi corsi con ordine nella fase di transizione.
- Assicurati che il tuo fornitore di formazione sia in condizione di operare nel sistema regionale (iscrizione all’elenco e uso della piattaforma).
- Per la formazione dei nuovi assunti, presta attenzione alla documentazione e, quando il sistema sarà attivo, alla riconducibilità degli attestati al circuito regionale.
- Per gli aspetti della fase transitoria e del pregresso, fai riferimento al testo ufficiale della delibera e al BURL.
· Il quadro completo: Legge Regionale 4/2026: cosa cambia
· La piattaforma: Ge.Fo.S.: cos’è e come funziona
· Chi può formare: L’elenco regionale dei soggetti formatori
Domande frequenti sugli attestati
Con la nuova legge, chi emette gli attestati validi?
Una volta attivo il sistema, gli attestati validi ai fini della legge regionale sono generati dalla piattaforma Ge.Fo.S., a valle di un corso tracciato.
Gli attestati che ho già valgono ancora?
La formazione già validamente conseguita è stata svolta secondo le regole in vigore al momento. Le modalità di gestione del pregresso nella fase transitoria dipendono però dalla delibera attuativa e vanno verificate sulle fonti ufficiali.
Un attestato emesso fuori dalla piattaforma è valido?
Dopo l’attivazione del sistema, gli attestati non generati dalla piattaforma non sono validi ai fini della legge regionale, e chi li rilascia è soggetto a sanzione.
Vale anche per gli attestati antincendio?
La L.R. 4/2026 esclude dal proprio ambito la prevenzione incendi, i generatori a vapore e la formazione amianto: per il dettaglio, vedi la guida completa alla legge.
Vuoi essere sicuro che gli attestati dei tuoi dipendenti siano a norma?
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Fonti: Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4 (come modificata dalla L.R. 30 giugno 2026, n. 17); DGR n. XII/6661 del 3 agosto 2026 di attuazione. Articolo a finalità informative, aggiornato alla data indicata. La gestione della fase transitoria, degli attestati pregressi e i dettagli operativi diventano definitivi con la pubblicazione sul BURL e vanno verificati sulle fonti ufficiali. Non costituisce consulenza legale.
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